
Il D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta il 19 maggio, prevede per il settore dell’edilizia modifiche in materia di detrazioni fiscali.
Nel titolo VI – misure fiscali all’articolo 119 è prevista la detrazione nella misura del 110% per interventi:
– volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus);
– per la riduzione del rischio sismico (sismabonus);
– relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
– per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione al 110% tuttavia è limitata ad alcuni interventi specifici e prevede alcuni vincoli che ne circoscrivono il campo d’azione.
Per tali interventi è previsto che il contribuente potrà optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
ECOBONUS DEL 110% – QUALI INTERVENTI?
La detrazione di cui all’articolo 14 del dl 63/2013 (convertito nella Legge n. 90/2013) si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari impatto.
Gli interventi agevolati sono:
a) Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
b) Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
c) Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione in pratica riguarda principalmente o gli interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati) o gli edifici unifamiliari (cappotto e/o sostituzione impianti di riscaldamento).
A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus 110% anche:
– gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
– i sistemi di accumulo integratinegli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
– le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia senza efficientamento energetico e nuova costruzione il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto a 1600 euro per ogni kW di potenza nominale.
PER TUTTI GLI ATRI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO?
Solamente coloro che eseguono interventi di cui alla lettera a,b,c potranno detrarre, con l’aliquota del 110% anche altri interventi di efficientamento energetico di cui all’ articolo 14 del dl n.63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente.
RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI ENERGETICI
Ai fini dell’accesso alla detrazione, tutti i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del dl 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Qualora il miglioramento di due classi non fosse possibile, perchè già si trova in una classe alta, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta.
Il passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
SISMABONUS – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL 110%
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 per:
– i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus al 50%);
– i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni);
– i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).
Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.
Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL SISMABONUS ED ECOBONUS 110%?
Il superbonus del 110% si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Gli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto e sostituzione degli impianti termici) effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, eseguiti su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale non sono detraibili con il superbonus 110%.
Quindi, riassumendo:
– prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
– unità immobiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
– seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus per gli interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO:
In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, potrà optare per:
– un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
– la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.
Lunedì – Venerdì: 8:30 – 18:30
Sabato: Chiuso
Domenica: Chiuso