
L’Attestato di Prestazione Energetica più comunemente chiamato APE, è un documento che indica la classe di efficienza energetica di un immobile in base ad un sistema graduato che va dalla lettera G (la meno efficiente) alla lettera A4 (la più efficiente). Questo documento viene redatto da tecnici professionisti, ingegneri e architetti regolarmente iscritti agli albi professionali, che esaminano l’involucro esterno, l’impiantistica e altri servizi di un immobile e ne determinano la classe energetica e i consumi, certificando, con timbro e firma, la classe assegnata assumendosene tutte le responsabilità legali connesse a tale dichiarazione. L’APE è un certificato da redigere obbligatoriamente in alcuni casi (Dl 63/2013) e da allegare ai contratti di compravendita e locazione. Si consegna alla regione per l’aggiornamento del catasto regionale (SIAPE) e ha una validità massima di 10 anni.
L’APE è diventato obbligatorio il 1° luglio 2009 per atti di compravendita degli immobili e dal 1° luglio 2010 è diventato un requisito obbligatorio anche in caso di locazione.
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 6 del dlgs 192/2005:
– nuova costruzione;
– ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto);
Occorre produrlo e allegarlo necessariamente ai contratti stipulati nei seguenti casi:
– locazione di unità immobiliari;
– trasferimento di immobili a titolo oneroso;
– trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione);
Inoltre, occorre produrlo per:
– edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m²;
– contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici;
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per legge anche in caso di annunci di vendita, siano essi online o offline. In questo caso, le agenzie immobiliari che pubblicano l’annuncio devono essere in possesso di tutta la documentazione dell’edificio, compreso il certificato APE.
Nei casi di mancata presentazione del documento, quando l’APE è obbligatorio, sono previste salate sanzioni amministrative.
CERTIFICATO APE OBBLIGATORIO PER NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
In tutti i casi di nuove costruzioni immobiliari ad uso residenziale o abitativo, il certificato APE è obbligatorio per legge e, quindi, assolutamente necessario. In questo caso la certificazione sarà redatta e fornita all’acquirente dal costruttore, che deve richiederla a sua volta ai tecnici abilitati.
Anche nel caso di ristrutturazioni importanti, l’APE è richiesta con obbligo. La legge, infatti, prevede che il certificato APE venga redatto nei casi in cui la ristrutturazione coinvolga oltre il 25% della superficie di un immobile.
CERTIFICATO APE OBBLIGATORIO PER LA COMPRAVENDITA E AFFITTO DI UN IMMOBILE
Il certificato APE (acronimo di Attestato di Prestazione Energetica) è sempre obbligatorio nel caso di vendita di un immobile e deve essere allegato all’atto di vendita. Senza la certificazione energetica, il notaio non può procedere con la redazione dell’atto e con il rogito.
L’obbligo del certificato APE è dato dal fatto che si tratta di un documento molto importante in quanto consente di capire il livello di efficienza energetica di un immobile, i suoi consumi energetici in termini di energia elettrica e gas necessari.
OBBLIGO CERTIFICATO APE PER GLI EDIFICI PUBBLICI
Gli edifici pubblici con una superficie di oltre 250 m² destinati a uso pubblico hanno l’obbligo di essere dotati di certificazione energetica. Quando un edificio supera i 500 m², come ad esempio le scuole, il certificato APE deve essere esposto all’ingresso.
Secondo l’art.3 comma 3 del d.lgs 192/2005 (anche presenti nell’appendice A del DM 26/06/2015) ci sono immobili esenti dalla certificazione energetica:
– edifici industriali e artigianali nei quali il riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati;
– edifici rurali e/o agricoli privi di impianti di climatizzazione (non sono residenziali);
– fabbricati isolati con superficie totale al di sotto dei 50 m²;
– edifici nei quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione come ad esempio le cantine o i depositi.
Sono gli stabili non inclusi nelle categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);
– stabili ad uso religioso;
– ruderi (da dichiarare nell’atto notarile);
– scheletri strutturali (fabbricati dichiarati nell’atto notarile).
QUANDO SI DEVE AGGIORNARE L’APE?
L’APE deve essere aggiornato quando cambia la prestazione energetica di un immobile (sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante…), a seguito di lavori di riqualificazione o di ristrutturazione.
In ogni caso l’APE ha una validità massima di 10 anni (se in regola con il libretto dell’impianto).
Fonte: Biblus-net
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