{"id":4667,"date":"2019-07-30T12:33:31","date_gmt":"2019-07-30T10:33:31","guid":{"rendered":"https:\/\/studiographos.com\/?p=4667"},"modified":"2019-07-30T17:46:54","modified_gmt":"2019-07-30T15:46:54","slug":"bonus-ristrutturazione-sisma-bonus-luglio-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiographos.com\/bonus-ristrutturazione-sisma-bonus-luglio-2019\/","title":{"rendered":"Bonus ristrutturazioni e sismabonus: Aggiornamento Luglio 2019"},"content":{"rendered":"\t\t
Aggiornate a Luglio 2019<\/strong> le guide fiscali dell\u2019Agenzia delle Entrate relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e sismabonus: le novit\u00e0 riguardano principalmente la cessione del credito. Ricordiamo che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unit\u00e0 abitative<\/strong> sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali<\/strong>. Quindi per i lavori effettuati sulle singole unit\u00e0 abitative \u00e8 possibile usufruire delle seguenti detrazioni:<\/p> \u2022 50%<\/strong> delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019<\/strong>, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unit\u00e0 immobiliari<\/p> \u2022 36%,<\/strong> con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unit\u00e0 immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1\u00b0 gennaio 2020<\/strong>.<\/p> L\u2019agevolazione pu\u00f2 essere richiesta per le spese sostenute nell\u2019anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l\u2019immobile sul quale sono effettuati gli interventi.<\/p> Tra gli interventi classificabili come ristrutturazione rientrano anche gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici<\/strong>, con particolare riguardo all\u2019installazione di impianti basati sull\u2019impiego delle fonti rinnovabili di energia (in tal caso si dovr\u00e0 fare la comunicazione all\u2019Enea sul portale \u201cristrutturazione che comportano risparmio energetico<\/a>\u201c). Nell\u2019ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all\u2019esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Con l\u2019entrata in vigore del decreto legge n. 34\/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche \u00e8 stata prevista la possibilit\u00e0 di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
<\/strong><\/p>La guida sulle ristrutturazioni<\/h3>
La pi\u00f9 conosciuta tra queste agevolazioni \u00e8 il \u201cBonus Ristrutturazioni<\/em> \u201d disciplinata dall\u2019articolo 16-bis del DPR 917\/86 (Testo unico delle imposte sui redditi)<\/span><\/a>, che consiste in una detrazione dall\u2019Irpef del 50%<\/strong> delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unit\u00e0 immobiliare.
La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145\/2018<\/a><\/span>) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilit\u00e0 di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unit\u00e0 immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1\u00b0 gennaio 2020 la detrazione torner\u00e0 alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.<\/p>Cessione del credito<\/h4>
Per tali opere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 34\/2019<\/a>), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
Il fornitore, a sua volta, ha la facolt\u00e0 di cedere il credito d\u2019imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilit\u00e0 di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; \u00e8 in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\tLa guida sul Sismabonus<\/h3>
L\u2019articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2019<\/strong>, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale \u00e8 stata elevata al 50% e la spesa massima a 96.000 euro.<\/strong><\/p>Cessione del credito<\/h4>
Infine, dal 2017 \u00e8 stata prevista una nuova detrazione per l\u2019acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a \u201crischio sismico 1\u201d e la possibilit\u00e0 di cedere il corrispondente credito. Il decreto legge n. 34\/2019 ha poi esteso la detrazione anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t