per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico.
per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due unità immobiliari)
organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
per la messa in sicurezza delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3.
È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori. Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.
Compila il form sottostante per prenotare un sopralluogo al fine di valutare insieme ai nostri tecnici la fattibilità dei lavori per l'accesso al Superbonus 110%.
Lunedì – Venerdì: 8:30 – 18:30
Sabato: Chiuso
Domenica: Chiuso