
E’ stata pubblicata sul supplemento n.3 del B.U.R. n.57 del 18/07/2017 della Regione Lazio la nuova Legge n.7/2017 sulla Rigenerazione urbana. La norma, approvata l’11 luglio dal Consiglio Regionale, chiude definitivamente la fase del Piano Casa scaduto il 31/05/2017.
Le nuove norme perché non hanno valore derogatorio né temporaneo ma sono destinate a permanere nell’ordinamento regionale con l’efficacia di una legge ordinaria.
La legge vuole favorire interventi che, oltre ad un generalizzato miglioramento del patrimonio edilizio esistente, contribuiscano alla riqualificazione della “città pubblica”, alla riqualificazione degli insediamenti urbanistici, alla realizzazione delle infrastrutture delle attrezzature nelle aree degradate ed alla integrazione dei servizi nelle aree urbane, limitino il consumo di suolo e provvedano alla sicurezza statica dei manufatti edilizi anche mediante interventi di adeguamento sismico. e di efficientamento energetico.
Nell’articolato complessivo sono affrontate le disposizioni che definiscono, finalità e ambiti di applicazione della legge e disciplinano i programmi di rigenerazione urbana. Sono previsti interventi nelle zone individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”. Sono poi previsti articoli che riguardano le disposizioni per il cambi di destinazione d’uso degli edifici, gli interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato e le dotazioni territoriali e le disposizioni comuni.
Sulla base delle disposizioni approvate dall’Aula gli interventi previsti dalla normativa saranno consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici realizzati legittimamente o sanati, ma con alcune esclusioni. Si tratta delle zone con vincolo di inedificabilità assoluta e delle aree protette (seppure con alcune eccezioni).
Nelle aree agricole la legge si applicherà in quelle zone che siano state individuate dal Ptpr come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge regionale “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del territorio della regione” (art. 2, comma 4, legge regionale 22/1997). La formulazione prevede inoltre che siano comunque consentiti gli “interventi diretti” nelle zone agricole fino ad un incremento del 20 per cento della volumetria o della superficie per un massimo di 70 metri quadrati.
Di fondamentale importanza l’emendamento sul Par (Piano agricolo regionale), che rileva e analizza le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo in base a diversi parametri (vocazione agricola, coltura, pregio, orografia), individua le aree caratterizzate da vocazione agricola prevalente: la pianificazione agricola attuata dal Par rappresenta la base conoscitiva di riferimento nella formulazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale della Regione Lazio.
E’ riconsegnato ai Comuni il governo dei processi di rigenerazione urbana e le nuove disposizione danno fiducia all’intervento diretto con le premialità previste dal Testo Unico sull’edilizia nazionale ed ai cambi destinazione d’uso conformi ai Prg, per migliorare il patrimonio edilizio esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, garantire un’elevata classe energetica degli edifici e per sostituire complessi edilizi degradati o dismessi. Siamo di fronte ad uno strumento snello, che prevede procedure semplificate, con varianti approvate previo il silenzio assenso (come dettato dalla legge regionale 36 del 1987) o che consente (articolo 4) cambi di destinazione d’uso, ivi ricomprese quelle dei centri storici, che affidano ai Comuni un ruolo centrale.
Come fatto notare a suo tempo, infine, le norme prevedono poi una forte semplificazione delle procedure che attengono alla definizione degli ambiti territoriali destinati alla rigenerazione e tendono a riordinare alcune leggi che sono state, negli anni, oggetto di numerose modifiche in alcuni casi non coerenti
Adesso la palla passa ai Comuni che dovranno deliberare le proprie varianti urbanistiche (seppur semplificate) per individuare le zone dove applicare la legge
Pubblichiamo in allegato il testo completo della Legge Regionale n.7/2017
Lunedì – Venerdì: 8:30 – 18:30
Sabato: Chiuso
Domenica: Chiuso