
Finalmente la sentenza della corte di cassazione del 19.10.2015 ha chiarito in via (forse) definitiva che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può essere responsabile di cose attribuibili al datore di lavoro.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
La Corte di Cassazione, con la sentenza 41820 del 19 ottobre 2015, entra nel merito degli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva dichiarato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori responsabile di alcune violazioni commesse nell’ambito di un cantiere edile e lo aveva condannato alla pena di 6.000 euro di ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la sentenza gli avrebbe assegnato, in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, alcuni doveri di vigilanza “minuti” e riconosciuta la responsabilità in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l’altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore) non proprie di tale figura alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di “alto” controllo.
Il ricorso viene accolto dalla Cassazione che annulla la sentenza del Tribunale.
Secondo gli ermellini il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza alta, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento”, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Pertanto la sentenza originaria viene annullata.
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